Statuto

 
VERSIONE ITALIANA DEGLI STATUTI ORIGINALI IN LINGUA FRANCESE
(a cura del Gruppo Amministrativo Italiano)
LUF – 1905  Italia
Via Romilia 31, 00149 Roma

Statuti rivisti e approvati dalle Assemblee Generali UFL-1905 del

29.05.1971, 11.06.1973, 27.08.1983, 02.05.1998.

Ratificati ad Atene il giorno 01.05.1999

Testo sottoposto ai Membri della Commissione di revisione degli Statuti

i CC.^. FF.^.

Jacques Libermann Delacour, Rudiger Groh, Patrick Drouillard, Joseph Meier, Christian Dehennin

 

PREMESSA

NOME

 

Il nome dell’Associazione è “UNIVERSALA FRAMASONA LIGO – 1905” abbreviato in “UFL – 1905”. La dizione italiana è “Lega Universale Framassonica –1905” abbreviata in “LUF –1905 Italia”.

 

SEDE SOCIALE

La Sede Sociale è stabilita a Ginevra, in Svizzera.

 

AMMINISTRAZIONE e GESTIONE

La Sede Amministrativa si trova presso il domicilio del Presidente o, se opportuno, presso quello del Segretario Generale.

 

CAPITOLO I

FINI ISTITUZIONALI

 

Articolo 1

La UNIVERSALA FRAMASONA LIGO – 1905 è un’Associazione creata nel 1905 da Liberi Muratori attivi. Essa è composta da Membri di entrambi i sessi, partecipanti a titolo strettamente individuale, ed ha come scopo il miglioramento e lo sviluppo di relazioni fraterne e amicali tra i Massoni del mondo intero, senza alcuno scopo di lucro. Inoltre aspira a creare un’azione coordinata a favore della fratellanza dell’insieme degli individui e dei popoli.

I suoi principi operativi sono in primo luogo i seguenti:
Incoraggiamento di tutti gli sforzi volti alla concordia degli uomini ed alla fratellanza universale
Assistenza ai Liberi Muratori in pericolo o in difficoltà
Scambi verbali ed epistolari
Pubblicazione di organi comuni d’informazione e di lavori di documentazione
Organizzazione di riunioni e manifestazioni, creazione di Commissioni di lavoro sui diversi orientamenti
Organizzazione di conferenze nei diversi Paesi e scambio di oratori
Sviluppo di attività culturali e scientifiche tra i Liberi Muratori di tutto il mondo

 

Articolo 2

La LUF lascia ai suoi Membri libertà completa nelle questioni riguardanti i suoi obiettivi fondamentali e si astiene da qualsiasi forma di ingerenza negli affari delle Obbedienze massoniche.
Essa adotta un atteggiamento di neutralità in materia politica e religiosa.

 

Articolo 3

I Membri della LUF sono raggruppati geograficamente in Gruppi Amministrativi. Gli stessi devono assicurare in maniera autonoma l’informazione ed il coordinamento nelle rispettive regioni per quanto concerne le loro questioni interne, sempre nel rispetto degli statuti della LUF-1905. I diritti ed i doveri dei Gruppi Amministrativi, nonché i loro criteri organizzativi, sono descritti in specifici regolamenti, preventivamente approvati dal Consiglio Centrale. Essi devono corrispondere allo spirito e al contenuto degli Statuti della LUF Internazionale. Quando il numero dei Membri in una circoscrizione geografica o in un Paese è giudicato sufficiente il Consiglio Centrale può decidere la formazione di un Gruppo Amministrativo locale. Il numero degli iscritti sarà lasciato alla valutazione del Consiglio Centrale, ma non potrà essere inferiore a 10 (dieci) membri. I Gruppi Amministrativi hanno l’obbligo di comunicare al Comitato Esecutivo, prima del 31 Gennaio di ogni anno, l’effettivo dei Membri consolidato al 31 Dicembre dell’esercizio precedente. Entro questa data il Tesoriere Mondiale riceverà l’importo delle capitazioni ed i bollini risultati in eccedenza. Ogni Gruppo è obbligato a prendere per il proprio settore le misure legali necessarie a prevenire qualsiasi abuso riguardante il nome e l’immagine della LUF- 1905.

 

CAPITOLO II

 

Articolo 4

Possono essere ammessi come Membri solo uomini e donne che sono in grado di dimostrare di essere Maestri Liberi Muratori e di appartenere ad una Loggia massonica effettivamente operativa. Le domande di adesione devono essere indirizzate all’Ufficio del Gruppo Nazionale o, se non ancora esistente, al Presidente della LUF Internazionale.

 

Articolo 5

La Lega è costituita da Membri attivi e Membri onorari; quest’ultimi sono nominati dall’Assemblea Generale dietro proposta del Consiglio Centrale. Possono essere dispensati dal versamento della quota, pur conservando tutti i diritti dei Membri attivi.

 

Articolo 6

I Membri le cui azioni saranno incompatibili con l’oggetto e lo spirito della Lega potranno, previo preavviso, essere esclusi dalla stessa su decisione del Consiglio Centrale che avrà avuto cura di consultare il Gruppo Amministrativo competente. I Membri esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Il Membro dimissionario dovrà formalizzare la sua decisione notificandola per iscritto all’Ufficio del proprio Gruppo Amministrativo oppure, se non esistesse, al Comitato Esecutivo. Egli dovrà pagare ugualmente la sua quota per l’anno civile in corso e non avrà diritti sul patrimonio sociale. Il Membro che non paga la sue quote può essere dimissionato d’ufficio.

 

CAPITOLO III

ASSEMBLEA GENERALE

 

Articolo 7

L’Assemblea Generale è composta da tutti i Membri della Lega in regola con i pagamenti delle quote al 31 Dicembre dell’esercizio precedente.
L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno, possibilmente nel corso di un Congresso Internazionale.
Ai fini della validità dei voti saranno richiesti i documenti comprovanti la regolare qualità di membro.

 

L’Assemblea Generale:

Fissa il luogo delle riunioni e la data dell’Assemblea Generale dell’anno successivo.
Legge e approva il rapporto annuale del Presidente Mondiale, così come quelli del Segretario Generale, del Tesoriere Mondiale e dei Sindaci.
Decide sulle proposte sottoposte dal Consiglio Centrale, dai Gruppi Amministrativi nonché dei Membri stessi. Le proposte presentate da quest’ultimi dovranno essere sottoposte al Comitato Esecutivo entro e non oltre 90 giorni dalla data fissata per l’Assemblea Generale.
Modifica gli Statuti su proposta del Consiglio Centrale.
Ratifica i delegati in concomitanza con il Consiglio Centrale previsto all’articolo 10, su proposta del Consiglio uscente.
Fissa l’importo della quota annuale messa a carico del Gruppo Amministrativo e dei Membri individuali domiciliati in quei paesi laddove lo stesso non è presente.
Nomina i due Sindaci e quelli supplenti.
Elegge eventuali Membri onorari o Presidenti onorari.
Legge i rapporti e le conclusioni delle Commissioni di lavoro.
Informa sulla costituzione di nuovi Gruppi Amministrativi.
Qualsiasi proposta o candidatura concernenti una delle nomine contemplate agli articoli 5 e 8 dovrà essere presentata dal Consiglio Centrale, che la avrà preventivamente approvate.

 

Articolo 8

L’Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio Centrale, nominare e fissare le mansioni dei delegati incaricati di rappresentare la Lega in una regione, un Paese o un gruppo di Paesi, per una durata che non può superare 2 (due) anni, ma che è rinnovabile.
Inoltre, l’Assemblea Generale favorisce lo sviluppo delle relazioni fraterne tra Massoni di tutti i paesi, ex art 1, incoraggiando la creazione di raggruppamenti professionali o culturali. Questi gruppi possono valersi della Lega solo se i loro fini e le azioni per raggiungerli sono stati approvati dal Consiglio Centrale.

 

Articolo 9

I voti dell’Assemblea Generale sui punti evidenziati all’articolo 7 hanno luogo a scrutinio pubblico e occorre la maggioranza assoluta dei membri presenti.
Qualora un terzo dei membri presenti ne esprima il desiderio, il voto si tiene a scrutinio segreto. Qualsiasi modifica degli Statuti dovrà essere decisa da una maggioranza dei due terzi dei membri presenti e deve essere preceduta dalla comunicazione delle proposte di modifica a tutti i Gruppi Amministrativi, non meno di quattro mesi prima del voto.

 

CAPITOLO IV

CONSIGLIO CENTRALE

 

Articolo 10

Il Consiglio Centrale è composto dal Comitato Esecutivo, dal Presidente uscente, dai Presidenti dei Gruppi Amministrativi nazionali, dai delegati che abbiano ricevuto degli incarichi permanenti in un Paese o un gruppo di Paesi.
I Membri o i Gruppi che desiderino una candidatura devono segnalarla per iscritto, al Presidente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell’Assemblea. Il solo Presidente di un Gruppo Amministrativo può farsi rappresentare in caso di impedimento, delegando per procura un altro Membro del Comitato del suo Gruppo.
Ogni riunione del Consiglio Centrale è presieduta da uno dei Membri scelti a maggioranza relativa al di fuori del Comitato Esecutivo. Nel caso di parità, presiede il più giovane.

 

Articolo 11

Il Consiglio Centrale ha le seguenti mansioni:

Nomina il Presidente Mondiale della Lega così come gli altri Membri del Comitato Esecutivo.
Studia e sottopone all’Assemblea Generale le proposte dei Gruppi Amministrativi Nazionali e del Comitato Esecutivo.
Stabilisce un regolamento interno.
Prende tutte le decisioni che nei presenti Statuti non sono espressamente riservate all’Assemblea Generale.

 

CAPITOLO V

COMITATO ESECUTIVO

 

Articolo 12

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) Membri eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio Centrale.

Essi sono:

Il Presidente Mondiale, eletto per due anni, rinnovabile una volta
Due Vice-Presidenti, eletti per due anni, rinnovabili una volta
Il Segretario Generale e il Tesoriere, eletti per la durata che fissa il Consiglio Centrale.
Il Presidente Mondiale, dopo quattro anni, e i due Vice Presidenti, dopo 4 anni, non possono essere rieletti che dopo una interruzione di almeno un anno, salvo deroga decisa dal Consiglio Centrale presa a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei membri presenti abilitati a votare.
E’ anche Membro di diritto del Comitato Esecutivo, ma solo a titolo consultivo, il Presidente uscente per la durata del mandato del suo successore.
Il Comitato Esecutivo è l’organo di coordinamento e di esecuzione delle decisioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Centrale. Il Presidente Mondiale può attribuire a ciascun Membro del Comitato Esecutivo delle Specifiche Responsabilità.
Il Comitato Esecutivo potrà nominare degli Incaricati di Missione, nel numero massimo di cinque, le cui funzioni saranno definite dal regolamento interno della Lega.

 

Articolo 13

Il Presidente Mondiale, e in sua assenza il 1°, e dopo questi il 2° Vice-presidente, è il rappresentante della Lega nei confronti di terzi e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea Generale.

Il Segretario Generale è responsabile della direzione e della sorveglianza dei lavori amministrativi, così come dell’iter dei processi verbali e della corrispondenza.
Nel caso in cui il Consiglio Centrale istituisca un Segretariato Amministrativo con relative mansioni, il Segretario Generale dovrà controllarne le attività e assicurarne le relazioni con il Comitato Esecutivo.
Il Tesoriere Mondiale assicura la gestione finanziaria della Lega così come la riscossione delle capitazioni e se dovesse essere istituito un Segretariato Amministrativo permanente con mansioni finanziarie, egli ne assume il controllo e la responsabilità.

Articolo 14

La sede sociale è stabilita in Svizzera a Ginevra. Per trasferirla in altro luogo occorre una proposta del Consiglio Centrale approvata dall’Assemblea Generale.
La Sede Amministrativa è fissata presso il domicilio del Presidente Mondiale o, in via sussidiaria e su decisione del Consiglio Centrale, presso quello del Segretario Generale.

 

CAPITOLO VI

VARIE

 

Articolo 15

L’Assemblea Generale e il Consiglio Centrale possono prendere risoluzioni definitive solo sui punti iscritti all’ordine del giorno nelle convocazioni indirizzate ai Gruppi Amministrativi, per ciò che concerne l’Assemblea Generale, e ai singoli Membri, per ciò che riguarda il Consiglio Centrale.

 

Articolo 16

Lo scioglimento della Lega può avvenire su proposta del Consiglio Centrale, per decisione presa dall’Assemblea Generale a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei membri presenti, previa comunicazione a tutti i Gruppi Amministrativi, almeno quattro mesi prima del voto sulla proposta motivata di scioglimento. Le modalità di ripartizione del patrimonio sociale sono decise a maggioranza semplice dell’Assemblea Generale.

 

Articolo 17

La Lega utilizza le principali lingue praticate e diffuse tra i suoi numerosi membri, oltre l’Esperanto.Sotto questa luce il nome UFL-1905 può essere proposto sotto delle forme corrispondenti ai paesi specifici ma tutti i Gruppi Nazionali sono obbligati a far figurare la sigla UFL-1905 negli statuti e per l’appartenenza dei Membri stessi. Per esempio:

ULF-1905- Gruppo Amministrativo Tedesco- Membro dell’UFL-1905 Internazionale.

 

Articolo 18

Le responsabilità della Lega nei confronti dei terzi non possono essere assunte che per i temi di competenza. I Gruppi Amministrativi non potranno in alcun caso assumere responsabilità in nome della Lega salvo accordi preliminari con l’Assemblea Generale e previo avviso del Consiglio Centrale. I Gruppi Amministrativi devono conformarsi a queste regole tenendo conto della giurisprudenza del loro paese.

 

Articolo 19

Nel caso di contenziosi legali sarà competente il Foro dove è stabilita la sede sociale.